Proroga delle misure di prevenzione del rischio incendi boschivi fino al 15 ottobre 2026

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Prorogato al 15 ottobre 2026 lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. In vigore l'Ordinanza Sindacale n. 4/2026 con divieti di combustione, obblighi di pulizia dei terreni e sanzioni per i trasgressori.

Data:

30 Settembre 2026

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Descrizione

Il Sindaco di Perdifumo ha emesso l'Ordinanza n. 4 del 29/09/2026 avente ad oggetto la proroga delle misure di prevenzione contro il rischio di incendi boschivi su tutto il territorio comunale, in attuazione del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 393 del 29.09.2026.


A seguito delle condizioni meteorologiche e del permanente rischio di innesco e propagazione dei roghi, lo stato di grave pericolosità è stato ufficialmente esteso fino al 15 ottobre 2026.



Principali divieti in vigore su tutto il territorio:



  • Combustione e bruciatura: Divieto assoluto di combustione di residui vegetali, agricoli, forestali, stoppie ed erbe infestanti.




  • Fuochi all'aperto: Divieto di accendere fuochi nei boschi e nei pascoli o fino a 100 metri da essi.




  • Attività a rischio: Divieto di usare apparecchi a fiamma/elettrici per tagliare metalli nei boschi, fumare, gettare sigarette o sostare con veicoli su strade non asfaltate in aree boscate.




  • Articoli pirotecnici: Divieto di lanciare fuochi d'artificio, razzi o "lanterne volanti" a meno di 1 km da boschi e pascoli (salvo deroghe autorizzate).




Obblighi per privati ed enti:



  1. Proprietari di terreni incolti o agricoli: Obbligo di pulizia dei fondi e realizzazione di fasce protettive/precese prive di vegetazione (larghezza minima di 5 metri) lungo i perimetri dei terreni per evitare la propagazione delle fiamme.




  2. Strutture ricettive ed edifici in aree urbane/rurali d'interfaccia: Obbligo di mantenere fasce di protezione e pulire la vegetazione per un raggio di almeno 20 metri dall'insediamento.




  3. Enti gestori di strade ed infrastrutture: Pulizia costante di banchine, cunette e scarpate stradali.




Vigilanza e Sanzioni:

I controlli sulla stretta osservanza dell'ordinanza saranno effettuati dalla Polizia Locale, dalle forze dell'ordine e dagli organi preposti. La mancata osservanza delle disposizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative (da 25,00 € a 500,00 € per le violazioni generali, oltre alle sanzioni specifiche della L. 353/2000) e la segnalazione alle autorità competenti nei casi di rilevanza penale.

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Ultimo aggiornamento: 30/09/2026, 11:14